1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis. - (Agevolazioni fiscali in favore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografici) - 1. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici che li impiegano nelle proprie attività per i film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
2. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici, li impiegano in attività di produzione, di distribuzione e di esercizio relative ai film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Art. 24-ter. - (Modalità e limiti all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 24-bis) - 1. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24-bis competono fino alla concorrenza del costo di produzione, di distribuzione e di esercizio e non possono eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. I costi sono certificati secondo modalità indicate nel decreto di cui al comma 4 dell'articolo 24-bis e comprovati mediante idonea documentazione ai sensi dell'articolo 20.
2. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire. Alla dichiarazione annuale dei redditi deve essere unito il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell'opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera. Le agevolazioni sono cumulabili integralmente con quelle previste dall'articolo 10 e fino al 100 per cento del costo di ciascun film con quelle previste dagli articoli 13 e 14, secondo quote stabilite, anticipatamente e nei limiti di legge, dai beneficiari.
3. Per usufruire dei benefìci l'opera filmica e le attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera devono iniziare entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e devono essere concluse entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.
4. Il termine di trenta mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori dieci mesi qualora la produzione dell'opera filmica da realizzare, per la sua durata o per particolari difficoltà oggettive di realizzazione, non possa essere conclusa entro il predetto termine di trenta mesi. A tal fine deve essere inoltrata apposita istanza al Ministero - Direzione generale per il cinema, corredata della documentazione
2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2007.